La pena sospesa: cos’è, quando si applica e cosa comporta
1. Cos’è la pena sospesa
La sospensione condizionale della pena è un istituto previsto dall’articolo 163 del Codice Penale. Consente al giudice, in presenza di determinati requisiti, di non far eseguire immediatamente una pena detentiva o pecuniaria, subordinandone l’efficacia al buon comportamento del condannato per un certo periodo.
In pratica, il condannato non va in carcere, a condizione che non commetta nuovi reati e adempia agli obblighi eventualmente imposti dal giudice.
2. Quando si può ottenere
La sospensione condizionale può essere concessa se:
– la pena inflitta non supera i 2 anni di reclusione (3 anni per i minori);
– il condannato non ha riportato precedenti penali rilevanti o già beneficiato due volte della sospensione;
– il giudice ritiene che l’imputato meriti il beneficio sulla base della sua personalità e del fatto concreto.
Il beneficio può essere concesso sia per le pene detentive che pecuniarie (multe e ammende) e può essere applicato anche alle pene sostitutive.
3. Cosa comporta: estinzione del reato
Se, decorso il periodo di:
– 5 anni per i delitti,
– 2 anni per le contravvenzioni,
il condannato non commette nuovi reati e rispetta le condizioni imposte, la pena si considera come non eseguita e il reato si estingue automaticamente.
È possibile, a questo punto, chiedere la cancellazione della condanna dal casellario giudiziale.
4. Quando si revoca la pena sospesa
La sospensione può essere revocata nei seguenti casi:
– Revoca obbligatoria: se, durante il periodo di sospensione, il condannato commette un nuovo reato della stessa indole o comunque grave;
– Revoca facoltativa: se viola gli obblighi imposti dal giudice;
– Revoca automatica: se si scopre che non aveva i requisiti per ottenerla.
La revoca comporta che la pena diventa esecutiva, e il condannato dovrà scontarla, eventualmente chiedendo misure alternative.
5. Sospensione condizionata a obblighi
Il giudice può subordinare la sospensione al:
– risarcimento del danno alla persona offesa,
– pagamento della provvisionale,
– frequenza di percorsi terapeutici o sociali,
– lavori socialmente utili.
Se non si adempie a quanto imposto entro il termine previsto, la sospensione viene revocata e la pena deve essere eseguita.
6. Precedenti penali e limite alle concessioni
Chi ha più precedenti penali, specialmente se recidivo, non può ottenere la sospensione. In particolare:
– la sospensione non può essere concessa più di due volte (art. 164 c.p.);
– la presenza di recidiva reiterata o specifica esclude la concessione, salvo eccezioni motivate;
– più condanne cumulate non possono superare i limiti di legge.
In caso contrario, la sospensione eventualmente concessa può essere revocata d’ufficio dal Pubblico Ministero.
7. Pena sospesa nei reati di stalking e maltrattamenti
Nei reati gravi come stalking (art. 612-bis c.p.) e maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), la sospensione è possibile ma non automatica. Il giudice può:
– negare il beneficio in presenza di condotte abituali e reiterate;
– subordinare la sospensione a percorsi di recupero;
– revocare la sospensione in caso di nuove condotte violente o violazioni delle misure imposte.
La tutela della vittima viene sempre considerata prioritaria.
8. Giurisprudenza rilevante
– Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 11611/2016: “La sospensione condizionale non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.”
– Cass. Pen., Sez. III, n. 1245/2013: “La commissione, durante il periodo di sospensione, di un reato della stessa indole impone la revoca obbligatoria del beneficio.”
– Cass. Pen., Sez. V, n. 47754/2019: “È legittima la sospensione subordinata al risarcimento del danno alla parte offesa.”
– Cass. Pen., Sez. VI, n. 17688/2021: “Nei maltrattamenti familiari, la concessione della sospensione richiede attenta valutazione della pericolosità sociale del reo.”
9. Caso pratico dEllo Studio Penale Caracciolo
Un caso concreto trattato dal nostro studio ha riguardato un uomo che si è presentato con una notifica della Procura relativa alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena.
All’inizio, il cliente riferiva di essere stato condannato a un anno di reclusione con pena sospesa, ma qualcosa non tornava. Dopo aver analizzato il suo casellario giudiziale, è emerso che aveva già diversi precedenti penali e aveva già usufruito più volte della sospensione. Inoltre, non aveva mai adempiuto agli obblighi di pagamento relativi alle condanne pregresse né richiesto l’estinzione dei reati.
In sostanza, la sospensione concessa nell’ultima sentenza era stata attribuita in violazione dei requisiti di legge, e per questo la Procura ha legittimamente richiesto la revoca ex art. 168 c.p. La pena è così divenuta immediatamente esecutiva. Abbiamo assistito il cliente nella successiva fase esecutiva, valutando misure alternative, ma il caso è stato esemplare per comprendere come la verifica dei requisiti soggettivi sia fondamentale già al momento della condanna.